La legge 30 dicembre 2018, n. 145. Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, ha previsto che i PIR sottoscritti a partire dal 1° gennaio 2019 debbano essere caratterizzati da nuove categorie d’investimento, in particolare:
- una quota pari ad almeno il 5% del 70% dell’investimento in “investimenti qualificati” sia indirizzata a strumenti finanziari, ammessi su sistemi multilaterali di negoziazione, emessi da PMI;
- una quota pari ad almeno il 5% del 70% dell’investimento in “investimenti qualificati” sia indirizzata a quote o azioni di fondi per il venture capital che investano almeno il 70% dei capitali raccolti in PMI.
Per effetto di tali nuovi vincoli, la quota di “investimenti qualificati” che caratterizza il PIR – ossia almeno il 70% dell’investimento complessivo – dovrà prevedere almeno il 10% della stessa, ovvero almeno il 7% dell’investimento complessivo, investito nelle due nuove categorie di attivi, con due sotto-soglie minime per ciascuna delle nuove tipologie di attivi pari, come detto, ad almeno il 5% (ossia il 3,5% dell’investimento complessivo).
La Federazione Banche Assicurazioni e Finanza, nel contesto dei propri gruppi di lavoro, ha sviluppato delle riflessioni in materia insieme alle Associate.