Statuto FeBAF
Articolo 1 (Natura, soci e sede)
E’ costituita una Federazione tra l’Associazione bancaria italiana (ABI), l’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA) e le Associazioni rappresentative di imprese finanziarie che vi siano accolte quali Associati federati. Possono essere altresì accolti quali Associati federati, nel rispetto dei fini istituzionali della Federazione, Associazioni ed enti diversi dalle imprese bancarie, assicurative e finanziarie, che operino nei mercati finanziari o che concorrano al loro funzionamento attraverso la prestazione o la gestione di servizi.
La Federazione delle banche, delle assicurazioni e della finanza è una associazione non riconosciuta senza finalità di lucro, che svolge la propria attività ai sensi del presente Statuto e, per quanto in esso non previsto, secondo le norme contenute negli artt. 36 e seguenti del codice civile.
La Federazione ha sede in Roma e può istituire uffici di rappresentanza in Italia e all’estero.
Articolo 2 (Scopo)
La Federazione ha per scopo di promuovere il ruolo dell’impresa bancaria, assicurativa e finanziaria coniugandolo con gli interessi generali del Paese, nella consapevolezza che un sistema finanziario moderno ed efficiente è condizione indispensabile per lo sviluppo sostenibile dell’economia e della società italiana.
La Federazione si propone di rappresentare nei confronti delle Istituzioni, delle Autorità politiche e monetarie, delle Associazioni di categoria e dell’opinione pubblica le posizioni degli Associati in tema di politiche economiche e sociali.
La Federazione si propone di promuovere:
• la tutela della logica di impresa;
• la cultura della concorrenza.
La Federazione valorizza l’attività bancaria, assicurativa e finanziaria in termini di chiarezza e trasparenza, al servizio dei consumatori, dei risparmiatori e degli investitori.
Gli Associati federati concorrono all’elaborazione delle linee di indirizzo della Federazione, prestando la loro collaborazione con spirito di solidarietà per la realizzazione dei fini istituzionali della stessa.
Articolo 3 (Competenze)
La Federazione definisce, nelle materie di comune interesse di cui all’art. 2, le iniziative rivolte ai rapporti con gli stakeholders dell’impresa bancaria, assicurativa e finanziaria, in particolare con:
• le Rappresentanze delle imprese appartenenti agli altri settori produttivi;
• le Istituzioni nazionali, regionali, dell’Unione Europea e internazionali;
• gli Organi di informazione e di comunicazione;
• le Associazioni dei consumatori.
Rimangono in carico agli Associati federati le attività di specifico interesse di ciascuno dei settori rappresentati e le relative relazioni con i suddetti soggetti e con le Autorità preposte.
Articolo 4 (Ammissione, recesso, esclusione e decadenza)
La domanda di ammissione alla Federazione, quale Associato federato, deve essere presentata al Presidente della Federazione dal rappresentante legale dell’Associazione rappresentativa di imprese finanziarie o dell’Associazione ed ente di cui all’art. 1, primo comma, secondo periodo.
Le Associazioni o gli enti di cui al precedente comma possono altrimenti chiedere di essere ammessi alla Federazione, anziché quali Associati federati, quali Associati aggregati.
Gli Associati aggregati:
• partecipano alle attività della Federazione ed usufruiscono dei servizi da essa forniti;
• su invito del Presidente, un loro rappresentante previamente indicato può assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo;
• corrispondono un contributo associativo determinato ai sensi dell’art. 13, terzo comma.
Sulle domande di ammissione delibera l’Assemblea, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo.
Il recesso da parte di un Associato deve essere comunicato in forma scritta alla Federazione almeno tre mesi prima dello scadere dell’anno solare in corso.
L’esclusione di un Associato dalla Federazione è deliberata dall’Assemblea previo parere favorevole del Consiglio Direttivo:
1) per persistenti violazioni degli obblighi statutari e delle deliberazioni prese dagli organi della Federazione nell’ambito della loro competenza statutaria;
2) quando, in qualunque modo, arrechi danni morali o materiali alla Federazione.
Prima di procedere all’esclusione devono essere contestati per iscritto all’Associato gli addebiti che allo stesso vengono imputati consentendo facoltà di replica per iscritto entro quindici giorni, tranne che per l’ipotesi di morosità per la quale l’esclusione si perfeziona automaticamente decorsi sei mesi dalla richiesta di corresponsione della quota associativa.
L’esclusione deve essere comunicata all’Associato per iscritto.
Contro la delibera di esclusione, entro trenta giorni dalla comunicazione è ammesso ricorso, privo di efficacia sospensiva, innanzi ad un Collegio Arbitrale da nominarsi in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale, istituita presso la Camera di Commercio di Roma, che procederà in via rituale e secondo diritto.
L’Associato decade comunque automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa entro sei mesi dalla richiesta di corresponsione della stessa.
L’Associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate e non è liberato dall’obbligo di corrispondere quelle dovute per l’esercizio in corso al momento in cui il recesso o l’esclusione divengono effettivi.
La perdita della qualità di Associato determina la decadenza dei suoi eventuali rappresentanti negli organi della Federazione.
Articolo 5 (Organi)
Gli Organi della Federazione sono:
• l’Assemblea;
• il Consiglio Direttivo;
• il Presidente;
• il Comitato di Presidenza;
• il Collegio Sindacale;
• il Segretario Generale.
In coerenza con lo scopo della Federazione indicato all’art. 2, gli Organi operano in modo da assicurare la promozione della concorrenza sul mercato bancario, assicurativo e finanziario e la tutela della logica di impresa.
La Federazione può avvalersi di un Comitato Scientifico composto di persone di chiara competenza, nominate dal Consiglio Direttivo, con ruolo consultivo e/o propositivo sulle questioni economiche e regolamentari di interesse dell’industria bancaria, assicurativa e finanziaria.
Articolo 6 (Assemblea)
L’Assemblea degli Associati federati è convocata dal Presidente mediante avviso di convocazione – di cui sia garantita la prova dell’avvenuto ricevimento – contenente l’ordine del giorno da inviarsi almeno venti giorni prima dell’adunanza.
L’Assemblea si riunisce, in via ordinaria, una volta all’anno – entro il 31 luglio – e, in via straordinaria, ogni volta che il Presidente, il Comitato di Presidenza o il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.
Gli Associati federati intervengono all’Assemblea con soggetti dotati di rappresentanza ai sensi di legge e dello Statuto dell’Associato rappresentato.
Le adunanze sono validamente costituite e le deliberazioni sono validamente adottate con la presenza ed il voto favorevole dei rappresentanti dell’ABI e dell’ANIA.
L’Assemblea:
• elegge i componenti del Consiglio Direttivo, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 7, e del Collegio Sindacale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 11;
• delibera sulle domande di adesione alla Federazione e sull’esclusione degli associati, ai sensi dell’art. 4;;
• approva il conto economico consuntivo e lo stato patrimoniale della Federazione;
• su proposta del Consiglio Direttivo può nominare un Presidente Onorario;
• nomina il Segretario Generale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 12;
• delibera sulle proposte di modifica del presente Statuto e sullo scioglimento della Federazione, secondo quanto previsto dall’art. 14.
Delle deliberazioni dell’Assemblea viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, nominato di volta in volta dagli intervenuti, su proposta del Presidente.
Articolo 7 (Consiglio Direttivo. Composizione e competenze)
La Federazione è retta da un Consiglio Direttivo che dura in carica due anni.
Il Consiglio Direttivo è composto – oltre che dal Presidente – dai Presidenti degli Associati federati e dai Direttori Generali dell’ABI e dell’ANIA – da 16 (sedici) membri designati 8 (otto) dall’ABI e 8 (otto) dall’ANIA, nonché da un numero di membri da definirsi in rappresentanza degli altri Associati federati e dagli eventuali Presidenti Onorari. I Consiglieri sono eletti dall’Assemblea previa designazione nell’ambito dei componenti dei Comitati esecutivi degli Associati federati ed il venir meno di questo requisito comporta l’automatica decadenza dalla carica.
Se nel corso del biennio vengono a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo procede alla loro sostituzione per cooptazione, previa designazione da parte dell’Associato federato interessato.
Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti non riservati ad altri Organi della Federazione per il perseguimento degli scopi e per l’amministrazione della Federazione stessa. Il Consiglio Direttivo può delegare il compimento di singoli atti o di categorie di atti ai componenti il Comitato di Presidenza. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente e d’intesa con i Vice Presidenti, può attribuire incarico ai propri componenti in merito all’attuazione di progetti di particolare rilievo per la Federazione. Può altresì proporre la nomina di un Presidente Onorario ai sensi dell’art. 6.
Articolo 8 (Consiglio Direttivo. Funzionamento)
Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma quattro volte all’anno ed è convocato dal Presidente mediante avviso di convocazione – di cui sia garantita la prova dell’avvenuto ricevimento – contenente l’ordine del giorno da inviarsi almeno sette giorni prima della riunione, fatti salvi i casi di urgenza.
In caso di impedimento ad intervenire ad una riunione, i componenti del Consiglio Direttivo possono delegare un altro componente a rappresentarli. Non è prevista la possibilità di essere portatori di più di una delega.
É ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione di intervenire a distanza mediante l’utilizzo di sistemi di audioconferenza o di videoconferenza. In tal caso devono essere assicurate comunque:
a) l’individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento;
b) la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell’esame e della deliberazione;
c) la presenza nello stesso luogo del Presidente e del Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in questo luogo.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza effettiva ovvero a mezzo di sistemi di telecomunicazione, in proprio o per delega, della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni – che debbono risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario – sono valide se adottate con il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti in proprio o per delega.
Partecipano con voto consultivo alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente Onorario e il Segretario Generale.
Articolo 9 (Presidente)
Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente della Federazione scegliendolo tra personalità eminenti del mondo dell’industria bancaria, assicurativa e finanziaria. La riunione è convocata dal Presidente uscente e presieduta dal Consigliere più anziano di età. L’elezione deve essere assunta con il voto favorevole dei rappresentanti dell’ABI e dell’ANIA. Il Presidente dura in carica un biennio.
Qualora il Presidente faccia parte del Comitato esecutivo di un Associato federato, resta in carica fino alla scadenza del mandato anche nell’ipotesi in cui abbia cessato di far parte del proprio Comitato esecutivo.
Ogni Associato federato indica un Vice Presidente scegliendolo fra i componenti del Consiglio Direttivo in propria rappresentanza. La nomina dei Vice Presidenti è formalizzata con delibera del Consiglio Direttivo; essi restano in carica fino alla scadenza del mandato del Presidente salvo quanto previsto dall’art. 7, secondo comma, secondo periodo.
Il Presidente – oltre ad esercitare, d’intesa con i Vice Presidenti, la rappresentanza istituzionale della Federazione nei confronti dei soggetti indicati all’art. 3 – ne ha la rappresentanza legale di fronte ai terzi ed esercita il potere di firma degli atti, che può delegare, in tutto o in parte, al Segretario Generale.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo impartendo istruzioni per l’esecuzione delle loro deliberazioni. In assenza del Presidente presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo il Vice Presidente più anziano di età.
Articolo 10 (Comitato di Presidenza)
E’ costituito un Comitato di Presidenza composto dal Presidente, dai Vice Presidenti e dai Presidenti degli Associati federati. Alle riunioni partecipano il Segretario Generale e i Direttori Generali dell’ABI e dell’ANIA.
E’ ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione di intervenire a distanza mediante l’utilizzo di sistemi di audioconferenza o di videoconferenza. In tal caso devono essere assicurate comunque:
a) l’individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento;
b) la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell’esame e della deliberazione;
c) la presenza nello stesso luogo del Presidente e del Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in questo luogo.
Il Comitato di Presidenza si riunisce di norma una volta ogni due mesi e decide gli argomenti da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo.
Il Comitato di Presidenza ove necessario e, comunque, in caso di urgenza, assume ogni decisione opportuna riferendone quanto prima al Consiglio Direttivo.
Articolo 11 (Collegio Sindacale)
Il controllo sulla gestione amministrativa della Federazione, sull’osservanza della legge e dello Statuto e sulla regolare tenuta della contabilità è esercitato dal Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e da due membri supplenti.
I membri del Collegio Sindacale durano in carica due anni e sono eletti dall’Assemblea, previa designazione da parte degli Associati federati.
I membri del Collegio Sindacale partecipano alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, redigono verbale delle loro riunioni e presentano una relazione all’Assemblea in occasione dell’approvazione del conto economico consuntivo e dello stato patrimoniale.
Articolo 12 (Segretario Generale)
L’Assemblea nomina – con il voto favorevole dei rappresentanti dell’ABI e dell’ANIA – un Segretario Generale per periodo corrispondente al mandato del Presidente pro-tempore.
Il Segretario Generale dà attuazione alle deliberazioni assunte dagli Organi della Federazione, cura il coordinamento dell’attività complessiva della Federazione, anche con le attività svolte dagli Associati federati e dagli Associati aggregati, ed espleta le funzioni riconosciutegli dallo Statuto o a lui delegate dal Presidente.
Articolo 13 (Amministrazione)
L’esercizio corrisponde all’anno solare.
I costi della Federazione sono finanziati dagli Associati federati in proporzione al numero dei componenti espressi da ciascuno di essi nel Consiglio Direttivo attraverso la corresponsione di un contributo annuale che viene calcolato in funzione del preventivo delle spese della gestione predisposto a cura del Segretario Generale ed approvato, in data antecedente all’inizio dell’esercizio di riferimento, dal Consiglio Direttivo.
Anche gli Associati aggregati concorrono alla copertura dei costi della Federazione attraverso la corresponsione di un contributo annuale determinato dal Consiglio Direttivo in sede di approvazione del preventivo delle spese di gestione.
Al termine di ciascun esercizio, l’Assemblea approva – entro il 31 luglio – il conto economico consuntivo e lo stato patrimoniale predisposto a cura del Segretario Generale, previamente approvato dal Consiglio Direttivo.
Articolo 14 (Durata e cessazione)
La Federazione ha durata illimitata, ferma restando la possibilità riconosciuta all’ABI e all’ANIA di chiederne lo scioglimento.
In caso di scioglimento, ciascun Associato federato nomina un liquidatore. Compiuta la liquidazione ed estinte la passività, i liquidatori redigono un rendiconto finale e ripartiscono l’eventuale residuo attivo tra gli Associati federati.